Scopi Istituzionali

Statuto

Associazione Culturale DOMUS MUSICAE
Associazione di Promozione Sociale

L’Associazione si è costituita in data 10 ottobre 1996 in Udine, tramite scrittura privata, con il sostegno della Parrocchia di Mortegliano che per il tramite del parroco pro-tempore è Socio fondatore dell’Associazione, con la denominazione di “Scuola di Musica Diocesana di Mortegliano”, ed è retta dal seguente Statuto

ART. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”), un’Associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

Associazione Culturale DOMUS MUSICAE A.p.s.”, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Mortegliano e con durata illimitata.

L’eventuale successivo cambio di Sede non comporterà variazione dello Statuto ma dovrà essere votata dall’assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art.5 del D.Lgs.117/17:

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. 2

L’Associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

a) Organizzare corsi di insegnamento nelle materie musicali principali ed in quelle complementari, dando la possibilità a coloro che li frequentano di completare corsi di studio e di poter svolgere in maniera professionale l’attività musicale;

b) Organizzare corsi di educazione musicale e di tutte le attività culturali con finalità educative, a favore di bambini e bambine fin dalla più tenera età;

c) Organizzare corsi di insegnamento musicale e di altre attività culturali di interesse sociale per percorsi amatoriali a favore del benessere personale;

d) Rivolgere particolare attenzione verso le persone con disabilità fisiche e cognitive;

e) Diffondere la cultura musicale attraverso la promozione ed organizzazione di eventi e manifestazioni culturali ed artistiche;

f) Programmare corsi, seminari, convegni, mostre, viaggi di studio, attività ricreative ed ogni altra attività connessa agli scopi sociali.

L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione del documento di bilancio.

L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Gli iscritti all’Associazione si distinguono in:

Soci Ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione impegnandosi a versare la quota associativa ed eventuali quote addizionali necessarie allo svolgimento di attività specifiche in diretta attuazione degli scopi istituzionali;

Soci Onorari e Benemeriti: coloro ai quali tale qualifica venga espressamente conferita in ragione di particolari meriti dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei componenti.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. 3

Possono aderire all’ Associazione le persone fisiche, altri Enti del terzo settore o no profit che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso il numero degli Enti del Terzo Settore o no profit non potrà mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte (art. 35 c.3 D.Lgs. 117/2017).

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Per i minorenni tale domanda dovrà essere presentata dal genitore o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato per via telematica o scritta ed annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L’anno di attività va dal 1 Settembre al 31 Agosto di ogni anno.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

essere informati, per via telematica o mediante avvisi affissi presso la Associazione, sulle attività associative e controllarne l’andamento;

frequentare i locali dell’associazione;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;

concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l’obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, può essere escluso dall’Associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.

I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

Sono organi dell’Associazione:

l’Assemblea;

il Consiglio Direttivo;

l’Organo di Controllo;

il Revisore Legale dei Conti.

ART. 7

Assemblea

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati, che risultano regolarmente iscritti nel libro degli associati alla data di convocazione della stessa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, o tramite comunicazione telematica contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, nei mesi tra settembre e dicembre di ogni anno, per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

– nomina e revoca i componenti degli organi associativi, il Direttore artistico – nei casi indicati all’art.10 – e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

– approva il bilancio di esercizio;

– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

– delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);

– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

– delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. 6

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Il voto può essere espresso anche in via telematica o per corrispondenza. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

predisporre il Bilancio di esercizio dell’Associazione;

deliberare sull’ammissione e sull’esclusione degli associati;

deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;

nominare il Direttore artistico e revocarne l’incarico, qualora scelto tra i soci membri del Consiglio Direttivo;

proporre all’Assemblea la nomina e la revoca del Direttore artistico qualora questi non risulti tra gli associati;

stabilire le quote associative ed i termini di versamento;

stabilire le norme relative alle classi di attività a cui possono partecipare i soci, i corrispettivi specifici e le modalità di versamento per frequentarle;

redigere i regolamenti interni;

conferire e revocare procure.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e possono essere rieleggibili.

La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. 7

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione attingendo dalla lista dei candidati non eletti alla precedente elezione.

I consiglieri così eletti rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci.

Qualora, per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

La carica di consigliere è gratuita.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente che dura in carica per l’intera durata del Consiglio, e, occorrendo, uno o più Vice-Presidenti. Nomina inoltre il Direttore artistico fra i suoi membri eccezion fatta nel caso previsto all’Art.10.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni sei mesi.

Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l’ammontare delle quote di associazione per l’anno successivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Entro la data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. 8

ART. 10

Il Direttore Artistico

Il Direttore artistico è nominato dal Consiglio Direttivo qualora questo venga scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso. Nel caso in cui dovesse essere necessario nominare una persona esterna all’Associazione la nomina sarà di competenza dell’Assemblea, su indicazione del Consiglio Direttivo.

Il Direttore artistico è colui che possiede i requisiti professionali idonei a curare l’andamento educativo e pedagogico di tutti i dipartimenti, valutare i programmi dei singoli corsi di insegnamento e delle altre attività didattiche.

Il Direttore artistico decade dall’incarico per revoca da parte del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea, qualora se ne ravvisi la necessità, o per dimissioni.

Il Direttore artistico propone e cura l’attività culturale e musicale dell’Associazione, sempre d’intesa con il Consiglio Direttivo.

ART. 11

L’ Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina dell’Organo di Controllo, anche monocratico.

ART. 12

Il Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 13

Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 9

ART. 14

Divieto di distribuzione degli utili

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

Risorse economiche

L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

quote associative,

quote di partecipazione ai corsi, seminari, master, ecc.,

contributi pubblici e privati,

donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16

Bilancio di esercizio

L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall’Art. 13 c.1 e 2 e dall’Art.14 c. 1 del D.Lgs. 117/17 e con decorrenza dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17

Libri

L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati;

libro dei volontari;

libro delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;

libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

libro delle delibere di eventuali organi di controllo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, previa richiesta scritta motivata, secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell’Associazione. 10

ART. 18

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

Lavoratori

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

Convenzioni

Le convenzioni tra l’Associazione di Promozione Sociale e le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la Sede dell’Associazione. 11

ART. 21

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ai fini di utilità sociale, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.